Circ. n.172 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE

Circolare n.172

Genova, 12/06/17

 

AI GENITORI/TUTORI DI TUTTI GLI ALUNNI

AL PERSONALE SCOLASTICO

URGENTE

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE

Si allega alla presente circolare il testo del Decreto Legge che detta disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (D.L.7/6/17 , n. 73), in vigore da oggi 8 giugno 2017. TERMINE DI PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE O IDONEA AUTOCERTIFICAZIONE: 10 SETTEMBRE 2017.

In attesa di dispositivi operativi di tale Decreto si riassumono i fatti salienti a cui occorre porre attenzione:

1) Per i minori da 0 a 16 anni sono obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni:

a)anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;

g) anti-meningococcica B;

h) anti-meningococcica C;

i) anti-morbillo;

l) anti-rosolia;

m) anti-parotite;

n) anti-varicella

a) le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

b) In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui sopra i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

c) I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

d) La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale

che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

e) Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 (certificazione vaccinale o idonea autocertificazione) costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

f) I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3 (alunni non vaccinati in relazione a specifiche condizioni cliniche certificate), sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

g) Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1 (certificazione vaccinale o idonea autocertificazione), deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

SI CONSIGLIA DI SEGUIRE SUL SITO DELLA SCUOLA LE ULTERIORI INFORMAZIONI CHE DOVESSERO GIUNGERE A CHIARIMENTO DI TALE DECRETO.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Rosaria MEROLLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

Ultima revisione il 14-06-2017